Ieri mattina è stata finalmente diffusa, attraverso il sito del Senato della Repubblica, la relazione illustrativa del Disegno di Legge sulle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan al Senato dopo circa una settimana di modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri. La Legge di stabilità 2016 è infatti stata anticipata in conferenza stampa dal Ministro Padoan insieme con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi lo scorso 15 ottobre, e solo oggi approdata all’iter parlamentare a seguito della firma del Presidente della Repubblica Mattarella.
Le prime anticipazioni sul disegno di legge, affidate dal Presidente Renzi a 25 tweet, prevedevano anche il rilancio della contrattazione di secondo livello e nuovi interventi in ambito di welfare aziendale. Successive indiscrezioni, apparse su numerosi siti web, sembravano confermare sia il tentativo di rilancio della contrattazione attraverso una nuova disciplina del premio di produttività sia la volontà di riformare la datata normativa sul welfare aziendale. Le regole che stabiliscono il trattamento fiscale dei benefit di welfare aziendale sono contenuti negli articoli 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: i limiti corrispondono ancora largamente agli equivalenti in lire, i servizi elencati sono ormai “superati”, come nel caso delle “colonie climatiche”, e soprattutto il requisito della volontarietà dell’azione da parte del datore di lavoro appare ormai incoerente e perfino controproducente alla luce dello sviluppo delle relazioni industriali. Le criticità originarie della normativa hanno favorito da un lato una crescente difficoltà per le aziende ad avvicinarsi al welfare senza un consistente supporto di consulenza fiscale – requisito che scoraggia la maggior parte delle piccole e medie imprese, e non solo – e dall’altro lato l’impossibilità dei rappresentanti dei lavoratori di prendere formalmente parte alle decisioni ed entrare a pieno titolo nella “negoziazione del welfare”. La relazione illustrativa conferma innanzitutto la presenza, all’interno della Legge di stabilità, di un articolo – l’art.12 – dedicato alle questioni legate a produttività e welfare e volto ad affrontare tali criticità.
Le prime indiscrezioni
In base ai primi testi diffusi online, l’articolo 12 (Regime fiscale dei premi di produttività) dovrebbe recitare:
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dal presente articolo, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
3. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui al comma 7. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5.
7. Il limite di cui al comma 1 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 6.
8. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) l’utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati nell’articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;
b)dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Le novità in tema di welfare aziendale
Questa ipotesi, se confermata, mostra inequivocabilmente la volontà del Governo di favorire da un lato il ricorso al welfare aziendale – o meglio dire, contrattuale – anche nell’ambito dell’erogazione della parte variabile del salario legata alla produttività, favorendo fiscalmente i servizi di welfare rispetto all’equivalente in denaro. Se il premio di produttività mantiene infatti una imposta sostitutiva del 10% in base al comma 1, lo stesso premio erogato in welfare godrebbe delle agevolazioni fiscali già previste dall’art. 51 del TUIR e non concorrerebbe dunque alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Entrambe le opzioni sono tuttavia soggette alle limitazioni di importo e di reddito previste dai commi successivi (2.000 euro di importo e 50.000 euro di reddito). In sintesi, mentre il welfare erogato in sostituzione del premio di risultato è vincolato ai tetti, il welfare "tradizionale" – sia esso legato a obiettivi aziendali e/o previsto in aggiunta ad un premio di risultato e senza naturalmente possibilità di sostituzione con denaro – non è soggetto a limiti, eccetto quelli già previsti dall’articolo 51 del TUIR. Importante infine sottolineare che il limite di importo può aumentare fino a 2.500 euro se l’azienda implementerà dei sistemi di coinvolgimento diretto dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo modalità che verranno illustrate in un successivo decreto.
Secondo punto cruciale dell’art. 12 è la riforma, a lungo attesa dagli addetti ai lavori, dell’art. 51 del TUIR. L’art. 12 comprende infatti al comma 9 alcune importanti modifiche al testo dell’art. 51 con tre finalità principali: superare il limite della volontarietà; aggiornare e ampliare le tipologie di servizi; favorire lo sviluppo di strumenti che facilitino la fruizione di servizi, come i voucher.
La lettera f, che attualmente recita “…l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati…” viene sostituita dalla formulazione “opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. Si tratta di un cambiamento apparentemente minimo, ma che in pratica consentirà ad aziende e sindacati di fare riferimento alle finalità dell’art. 100 senza “portarsi dietro” anche il vincolo della volontarietà. In poche parole, i sindacati potranno portare al tavolo della contrattazione anche i benefit erogati in base all’art. 100 senza perdere i benefici fiscali previsti dall’art. 51.
Le lettere f-bis e f-ter aggiornano e ampliano il novero dei servizi soggetti ad agevolazioni fiscali e contributive in base all’art. 51, includendo tutti i servizi all’infanzia senza alcun “buco” di copertura e persino i servizi integrativi e di mensa collegati alla frequenza scolastica dei figli. Non solo: l’articolo f-ter apre la strada a un importante riconoscimento politico delle sfide connesse all’invecchiamento della popolazione: la non autosufficienza e i servizi di cura per i familiari anziani meritano finalmente di essere esplicitamente richiamati nel TUIR, e considerati a tutti gli effetti strumenti di sostegno al benessere delle famiglie e di “conciliazione vita-lavoro” al pari delle politiche per la cura dei figli.
C’è infine l’aggiunta del comma 3-bis, che conferma la legittimità dell’utilizzo di voucher e altri documenti di legittimazione sia cartacei sia elettronici per l’erogazione di servizi di welfare. Si tratta di una esplicitazione di quanto previsto dal TUIR volta a riconoscere e incentivare il ricorso a questo strumento, che altrove in questi anni ha contribuito non solo a rispondere efficacemente alla domanda di servizi da parte di persone e famiglie ma anche a creare occupazione e a sostenere la crescita economica dei paesi – ne è un esempio la Francia – che hanno deciso di introdurre e promuovere il voucher servizi.
E’ importante sottolineare come le modifiche al TUIR non riguardino direttamente la disciplina del premio di produttività ma costituiscano una riforma della normativa esistente in tema di welfare aziendale che avrà effetti ben al di là di quanto stabilito in tema di produttività e nel lungo periodo . La parte riferita al premio di produttività è destinata invece ad essere riconfermata o, viceversa, modificata annualmente in occasione dell’approvazione della Legge di stabilità. Le modifiche all’art.51 sono scollegate dai commi precedenti e pongono in essere cambiamenti importanti per tutto il welfare aziendale e non solo per la porzione eventualmente erogata dall’azienda in sostituzione del premio. E’ necessario infine ricordare che i limiti di reddito e importo previsti dall’art. 12 riguardano solo il salario di produttività e la “porzione” di welfare erogata in sostituzione di quest’ultimo, mentre per i benefit disciplinati dall’art. 51 occorre fare riferimento allo stesso articolo, che in alcuni casi – come la previdenza complementare, la sanità integrativa e i fringe benefits – pone dei tetti alla defiscalizzazione e decontribuzione delle somme.
La relazione illustrativa in Senato
La relazione conferma sia la presenza del binomio produttività e welfare all’interno della legge di stabilità sia l’art. 12 come “contenitore” delle novità in materia di welfare aziendale e contrattuale. Nel testo esplicativo dell’art. 12 emerge chiaramente la volontà di: dare nuovo impulso alla contrattazione attraverso una rinnovata disciplina della produttività; promuovere la diffusione degli strumenti di partecipazione dei dipendenti all’impresa; sviluppare le politiche di sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie. Il comma 2 dell’articolo – spiega la relazione – prevede che le somme e i valori disciplinati dall’art. 51 del TUIR non concorrano, così come previsto dallo stesso articolo 51, a formare il reddito di lavoro dipendente anche qualora questi siano erogati ai lavoratori in sostituzione di parte o tutto il premio di produttività. Questo ultimo, infatti, se distribuito in denaro è soggetto invece a imposta sostitutiva pari al 10%. E’ utile però ricordare che rispetto ai benefit previsti dall’art. 51 la relazione ricorda “nel rispetto dei limiti ivi indicati”: le tipologie di welfare che in base all’art. 51 sono soggette a dei limiti di importo dovranno continuare a tenere conto dei limiti previsti dallo stesso art. 51. A questo proposito la relazione richiama a titolo esemplificativo i contributi versati dall’azienda a casse e fondi pensioni: le somme defiscalizzate dovranno continuare a non superare, rispettivamente, i limiti di 3.615,20 euro e 5.164,57 euro, così come prevede l’art. 51.
La relazione illustrativa ribadisce inoltre che gli importi e/o benefit legati alla produttività dovranno essere necessariamente erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, esplicitando ancora una volta il requisito della contrattazione perché il premio di produttività possa godere delle agevolazioni previste. La relazione riporta l’attenzione sulla necessità che la produttività e il miglioramento della performance siano da ora in poi accertati e misurabili perché si possa procedere all’erogazione di un premio con fiscalità agevolata. Le agevolazioni si applicheranno dunque solo alle aziende che saranno in grado di dimostrare i propri miglioramenti, ed è proprio attraverso la “stretta” sui meritevoli che – probabilmente – il Governo è riuscito a finanziare la nuova disciplina per la produttività e il welfare. Coerentemente con questa linea, il disegno di legge prevede anche l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei contratti. Infine, il documento ricorda la necessità di individuare l’ammontare delle risorse, all’interno del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, così come previsto dal decreto attuativo del Jobs Act che disciplina le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro in vigore dal 25 giugno 2015.
Sorprendentemente, la relazione illustrativa non menziona invece le modifiche all’art. 51 contenute nelle bozze circolate nei giorni scorsi. Per conoscere la reale portata di questa legge occorrerà aspettare quindi il testo definitivo.
Riferimenti
Una prima bozza della legge diffusa negli scorsi giorni
Il testo del Disegno di Legge presentato al Senato dal Ministro Padoan