Con la Legge Regionale n. 24 del 19 dicembre 2016, l’Emilia Romagna ha introdotto il Reddito di Solidarietà (Res), una misura volta a contrastare la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza. Il Res si rivolge ai nuclei familiari esclusi dal Sostegno all’Inclusione Attiva (Sia), la misura nazionale di contrasto alla povertà sperimentata dal 2013 in dodici grandi città ed estesa, da settembre 2016, a tutto il territorio nazionale. Il Res è sostenuto da un finanziamento regionale a regime pari a 35 milioni di euro annui.
Il percorso del Res è iniziato nel 2015 con una serie di analisi realizzate da Massimo Baldini, Manuel Reverberi e Andrea Trapani per conto del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e su incarico della Regione Emilia Romagna. Tali analisi (che ci sono state fornite dall’assessorato al welfare per la realizzazione del presente articolo) hanno descritto l’impatto della povertà a livello regionale negli anni della crisi economica e hanno stimato la spesa per l’attuazione della misura e il numero di beneficiari interessati.
Le caratteristiche del Res in Emilia Romagna
Il reddito di solidarietà, secondo la formulazione della legge, è diretto “a contrastare la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l’accesso al lavoro” (art. 1, c. 2, L.R. 24/2016).
Il Res consiste in un sostegno economico erogato nell’ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo. In particolare, i nuclei beneficiari (che possono anche essere monocomponenti) riceveranno un trasferimento economico pari a un massimo di 400 € mensili per un periodo non superiore a 12 mesi. Pena la decadenza dal beneficio, il nucleo deve impegnarsi a partecipare a un “progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo” sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale del comune competente e dal Centro per l’impiego (nel caso sia previsto un intervento di inserimento lavorativo).
Secondo quanto disposto dalla legge regionale (art. 6, comma 4), il progetto di attivazione comprende misure e impegni quali: a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale; b) frequenza scolastica o a percorsi di orientamento e formazione professionale; c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro; d) disponibilità all’accettazione di offerte di lavoro; e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute; f) attività di mantenimento e cura dell’alloggio; g) percorsi a garanzia dell’educazione e integrazione dei minori.
La legge regionale prevede inoltre per il prossimo futuro l’emanazione di un Regolamento attuativo che dettaglierà ulteriormente l’intervento con riferimento, ad esempio, alle modalità di erogazione del trasferimento economico, alle modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari, alle cause di decadenza dal beneficio e alle relative procedure di esclusione. Ulteriori modifiche della misura potranno infine essere introdotte a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione che darà conto dei beneficiari, degli interventi attivati e delle risorse investite. Queste attività saranno realizzate dopo i primi 14 mesi di implementazione e, successivamente, con cadenza biennale.
Res e Sia: i criteri di accesso
Come si legge nella relazione di accompagnamento del progetto di legge, il Res è stato disegnato con l’obiettivo di integrare il Sia, in particolare ampliando la platea dei destinatari. Se si guarda ai criteri di accesso (tabella 1), la prima differenza fra Sia e Res è che quest’ultimo intende rivolgersi a tutti i nuclei familiari con Isee uguale o inferiore a 3.000 euro e non solo (come accade nel caso del Sia) a quelli in cui è presente un minore, un disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. La seconda differenza è che il Res, al contrario del Sia, non prevede la valutazione multidimensionale del bisogno, che – come abbiamo già sottolineato qui – è particolarmente restrittiva. Questa valutazione considera una serie di indicatori (relativi ai carichi familiari e alla situazione economica e lavorativa) e attribuisce un punteggio a ciascuno di essi. Per accedere al Sia è necessario ottenere un punteggio pari o superiore a 45 e molti nuclei familiari, pur possedendo tutti gli altri requisiti, sono esclusi dalla misura proprio perché non raggiungono questo punteggio.
Tabella 1. I criteri di accesso al Sia e al Res
Fonte: per il Sia Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, art. 4; per il Res LR n.24/2016, art. 3.
I destinatari del Res e del Sia: una stima
L’analisi dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del Sia e del Res, realizzata dall’Università di Modena e Reggio Emilia, ha evidenziato che ampia parte dei fondi destinati all’implementazione del Sia in Emilia Romagna rimarranno inutilizzati. Ciò è dovuto ai criteri eccessivamente restrittivi che regolano l’accesso al Sia e relativi, in particolare, alla valutazione multidimensionale del bisogno (tabella 2).
Le famiglie emiliano-romagnole con un Isee fino a 3.000 euro sono poco più di 48.000 (il 2,43% della popolazione residente), e di queste – proprio a causa dei limiti menzionati sopra – solo 3.300 potranno essere raggiunte dal Sia. Di fatto, dei quasi 38 milioni di euro messi a disposizione per l’implementazione della misura in questa regione, ne saranno spesi solo 8 (per un prospetto delle risorse clicca qui).
I nuclei familiari esclusi dal Sia ma potenzialmente beneficiari del Res sono invece 31.000. Si tratta di famiglie con un Isee fino a 3.000 euro in cui non sono presenti minori, figli con disabilità e donne in stato di gravidanza, oppure di famiglie che – pur rispettando i criteri relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo – non raggiungono 45 punti nella valutazione multidimensionale. La spesa stimata per raggiungere queste 31.000 famiglie è pari a 54 milioni di euro. Tuttavia, come sottolinea il rapporto, analoghe esperienze realizzate in altri paesi mostrano che misure come il Res solitamente hanno la capacità di coprire (take-up) il 70% dei potenziali beneficiari. Nel caso del Res è stato quindi ipotizzato un take-up del 70% dei potenziali beneficiari, cioè poco meno di 22.000 famiglie, ed è stato stimato un finanziamento necessario di circa 38 milioni di euro.
Tabella 2. Numero di beneficiari e livello di spesa per Sia e Res in Emilia Romagna (take-up 100%)
Fonte: Allegato F del Rapporto di Ricerca curato da Massimo Baldini, Manuel Reverberi, Andrea Trapani per conto dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Il rapporto analizza infine la distribuzione della spesa e la platea dei beneficiari, nel caso in cui il Sia non prevedesse la valutazione multidimensionale del bisogno (tabella 3). Senza questo requisito, e immaginando un take-up al 100%, la capacità di utilizzo delle risorse assegnate al Sia sarebbe pari a 34,5 milioni di euro. Questo consentirebbe inoltre di contenere la spesa per il Res, che si attesterebbe intorno ai 28 milioni di euro.
Tabella 3. Stime per Sia e Res in Emilia Romagna, esclusa la valutazione multidimensionale del bisogno (take-up 100%)
Fonte: Allegato G del Rapporto di Ricerca curato da Massimo Baldini, Manuel Reverberi, Andrea Trapani per conto dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Considerazioni conclusive
Con l’introduzione del Reddito di Solidarietà, la Regione Emilia Romagna ha istituito una misura di contrasto alla povertà che si rivolge a quanti sono esclusi dal Sia perché appartengono a un nucleo familiare che non presenta le caratteristiche richieste (in particolare rispetto alla presenza di un minore, di un disabile o di una donna in stato di gravidanza accertata) e/o non ottiene un punteggio pari o superiore a 45 nella valutazione multidimensionale del bisogno.
Il Res rafforza in chiave universalistica il Sia. Il legislatore regionale ha infatti allargato la platea dei beneficiari anche a fronte del fatto che le risorse disponibili per il Sia rimarranno in gran parte inutilizzate. Particolarmente significativo è poi che per il Res sia stato previsto un finanziamento di natura strutturale e non sperimentale. Se in futuro, come è auspicabile, i criteri di accesso al Sia saranno rivisti, le risorse rese disponibili dal ministero (38 milioni) potranno essere utilizzate quasi interamente (34,5 milioni) mentre i fondi destinati al Res (35 milioni a regime) potrebbero essere in parte impiegati per un ulteriore allargamento della platea dei destinatari (ad esempio prevedendo una soglia Isee superiore).
Infine, rimane da segnalare che il reddito di Solidarietà condivide con il Sostegno all’inclusione attiva sia la modalità di intervento (trasferimento economico accompagnato da un progetto di attivazione) sia la governance (che prevede il coinvolgimento dei diversi attori pubblici e privati che nel territorio possono contribuire alla definizione e all’implementazione del progetto di attivazione). Questo consentirà ai due strumenti di armonizzarsi e di mettere quindi in campo interventi omogenei per quanti riceveranno il trasferimento monetario grazie al Sia e quanti lo riceveranno grazie al Res. Possiamo aspettarci che ciò influirà positivamente sulla capacità dei servizi sociali di prendere in carico gli utenti e di gestire l’implementazione del progetto di attivazione.
Riferimenti
Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 – Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito