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La legislazione italiana in materia di terzo settore si è sviluppata prevalentemente tra gli anni ’80 e 2000 attraverso provvedimenti orientati a normare singole tipologie di organizzazione. Spesso le leggi sono quindi focalizzate su aspetti specifici – ne sono un esempio la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato, il decreto legislativo 460/1997 sulle ONLUS o la legge 64/2001 sul servizio civile nazionale – e in molti casi, avendo più di vent’anni, faticano a regolamentare stiuazioni e rapporti che, nel frattempo, si sono evoluti nel tempo. Per questo, da più parti sono state sollecitate modifiche che potessero migliorare il quadro normativo che regola la vita delle organizzazioni del terzo settore. In questo contributo sintetizziamo brevemente l’iter seguito dalla riforma, lanciata da Renzi ormai due anni fa, e facciamo il punto sui principali contenuti del nuovo testo, approvato il 30 marzo dal Senato, che ora dovrà tornare alla Camera per l’approvazione deifnitiva.


L’iter della riforma

Il 12 aprile 2014, intervenendo al Festival del Volontariato di Lucca il Presidente del Consiglio Matteo Renzi annunciava quindi l’intenzione di avviare una riforma del terzo settorecoinvolgendo tutti i soggetti interessati attraverso una consultazione on line. Il 10 luglio 2014, a un mese dalla chiusura delle consultazioni, avvenuta il 13 giugno, il Consiglio dei Ministri varava il disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, presentato poi alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014. 

E’ iniziato così un complesso iter parlamentare, tuttora non concluso. Alla Camera il DDL viene assegnato alla Commissione Affari Istituzianali, che inizia la discussione del testo avvalendosi anche del contributo, attraverso trentasette audizioni informali, delle organizzazioni di rappresentanza del terzo settore, dei sindacati e di altri attori sociali ed istituzionali. Il 9 aprile 2015 la Camera approva il DDL, che giunge così in Senato il 13 aprile, dove viene assegnato alla Commissione Affari Istituzionali che convoca a sua volta le parti sociali per le audizioni informali. Dopo un lungo stop durato quasi un anno, il testo nelle ultime settimane ha ripreso il suo iter e il 30 marzo 2016 è stato approvato con numerose modifiche.

Ora è previsto che entro maggio il DDL ritorni alla Camera dei Deputati che dovrà approvare le modifiche effettuate dal Senato. Un passaggio che secondo il sottosegretario Bobba sarà meramente formale.

I principali punti della riforma

Il testo approvato dal Senato prevede alcuni elementi di particolare rilievo, che riportiamo schematicamente di seguito:

Formalizzazione del concetto di terzo settore definito come: “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, so-lidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”

Definizione di alcuni criteri generali come la tutela del diritto di associazione, la valorizzazione delle formazioni sociali liberamente costituite, il riconoscimento dell’iniziativa economica privata, assicurare l’autonomia statutaria degli enti, garantire la semplificazione normativa.

Semplificazione e riordino della normativa: si prevede la semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (Titolo II del Codice Civile) e la stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del terzo settore e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente, definisca forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, preveda il divieto di redistribuzione degli utili, determini le modalità di rendicontazione, verifica, controllo, informazione ispirate alla trasparenza e le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali. Il Codice deve inoltre prevedere la definizione del Registro Nazionale del Terzo Settore e le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti) oltre che le forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche

Revisione della normativa in materia di volontariato e promozione sociale: viene prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo

Revisione della disciplina concernente le imprese sociali: l’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 (NdA: il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza at-tiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione la-vorativa), destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d) (NdA: nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo Settore.” Si prevede inoltre l’aumento delle categorie di lavoratori svantaggiati che dovrebbero comprendere anche le nuove forme di esclusione.

Riformare il servizio civile nazionale che, assumendo la denominazione di servizio civile universale, si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevederà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario e potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi.

Riforma dei centri di servizio per il volontariato: i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari. È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.

Informazione, controllo e monitoraggio: l’Osservatorio nazionale per il volontariato e l’Osservatorio nazionale per l’associazionismo di promozione sociale confluiscono nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore, un organismo di consultazione che dovrà valorizzare le reti associative di secondo livello. Le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico competono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che una volta all’anno dovrà relazionare al Parlamento sull’attività svolta. Andranno inoltre individuate modalità di autocontrollo con il coinvolgimento delle reti di secondo livello e del CSV.

Fiscalità e sostegno economico: viene prevista la semplificazione della normativa fiscale e l’istituzione di misure di supporto come alcuni strumenti di finanza sociale, l’agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consolidamento del cinque mille. Viene però richiesta maggiore trasparenza alle organizzazioni del terzo settore.

Fondazione Italia Sociale (c.d. IRI del terzo settore): si prevede l’istituzione di una fondazione di diritto privato denominata Italia Sociale con lo scopo di favorire l’incontro tra i finanziatori e gli enti beneficiari dei finanziamenti.


Prime reazioni

La riforma ha ricevuto il plauso del Sottosegretario al welfare Luigi Bobba – che di terzo settore è stato per lungo tempo un importante esponente visto che in passato è stato Presidente ACLI e portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore – e di diverse organizzazioni di rappresentanza.

Stefano Tabò, presidente di CSVnet, ha evidenziato l’importanza dei cambiamenti nel funzionamento dei CSV, che ora potranno supportare tutti i volontari e non solo quelli attivi nelle organizzazioni di volontariato. Anche l’UNEBA (Unione Nazionale Enti Beneficienza e Assistenza) giudica positivamente il testo della riforma pur evidenziando una certa diffidenza verso il volontariato e il terzo settore che porta ad un eccessivo centralismo nella governance; inoltre il DDL viene ritenuto troppo vago concedendo così ampia discrezionalità al governo. Per Giuseppe Guerini, portavoce dell’Alleanza delle Cooperative Sociali, la riforma, valorizzando il potenziale economico ed imprenditoriale del terzo settore, può veramente innovare il sistema di welfare italiano, rispondendo così a numerosi bisogni sociali e creando nuove possibilità lavorative per i giovani. Positivo è anche il parere di Giuseppe Guzzetti, presidente dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa), secondo cui la riforma valorizza il ruolo del terzo settore nel sistema di welfare italiano in un’ottica di sussidiarietà.

È però opportuno evidenziare come alcuni elementi della riforma, in particolare la definizione stessa di terzo settore, l’istituto dell’impresa sociale e la Fondazione Italia Sociale, siano stati oggetto di discussione e non abbiano trovato unanime accordo né tra le forze politiche né tra le parti sociali. Inoltre, parallelamente alla riforma, sono in corso anche altri passaggi rilevanti per il terzo settore italiano su cui occorrerà capire le evoluzioni nelle prossime settimane. Ad esempio sarà interessante capire come sarà rinnovato l’accordo tra l’ACRI e le rappresentanze del volontariato per il trasferimento di risorse da parte delle Fondazioni di origine bancaria (come previsto dalla legge 266/1991), un passaggio delicato e importante considerato il ruolo dei centri di servizio per il volontariato e gli ulteriori compiti che avranno in caso di approvazione della riforma.


Riferimenti e rassegna stampa

Testo approvato dal Senato il 30 marzo 2016

Senato, via libera alla riforma del Terzo settore (Vita, 30 marzo 2016)

Riforma Terzo settore, in Aula alla Camera a maggio (Vita, 31 marzo 2016)

Uneba: è un passo avanti, ma servirebbero altre modifiche al disegno di legge (Uneba, 31 marzo 2016)

Guzzetti: bene la riforma del terzo settore (Acri, 31 marzo 2016)

Riforma Terzo settore: i CSV diventano riferimento di tutti i volontari italiani (CSVnet, 31 marzo 2016)