Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due comunicazioni rilevanti sul welfare aziendale. La prima riguarda il trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri, mentre la seconda fornisce indicazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio. Di seguito i riferimenti ai documenti e qualche informazione di contesto.
Trattamento fiscale del welfare aziendale per le neo-mamme
Il primo documento è la risposta all’interpello n. 57 del 1 marzo, attraverso la quale l’Agenzia definisce il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di “welfare aziendale” dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
In particolare, l’interpello stabilisce che non è possibile godere del vantaggio fiscale e contributivo previsto per il welfare aziendale nel caso in cui un’azienda decida di erogare una somma (in beni e servizi di welfare) equivalente alla differenza tra l’indennità di congedo di maternità facoltativa (o di congedo parentale a carico dell’INPS) e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.
In pratica, come riportato da Silvia Spattini tramite sul Bollettino ADAPT, “eventuali erogazioni in forma di welfare a lavoratrici madri, durante il periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, per un valore corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale costituiscono reddito di lavoro dipendente e non godono delle esenzioni fiscale previste dal comma 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR“.
I “nuovi” fringe benefit previsti Legge di Bilancio 2024
La seconda comunicazione è la Circolare 5/E del 7 marzo, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni di dettaglio sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Come vi abbiamo raccontato qui, per quest’anno è stata previsto un nuovo innalzamento della soglia dei fringe benefit, cioè quell’insieme di misure di sostegno al reddito di lavoratori e lavoratrici che godono di specifici benefici fiscali per le imprese che li erogano1.
Nello specifico, la soglia dei fringe aumenterà per l’anno in corso a 2.000 euro per chi ha figli a carico; mentre sarà innalzata a 1.000 euro per tutti gli altri. Come già accaduto in precedenza, anche per il 2024 questi strumenti potranno essere utilizzati per il pagamento delle utenze. Inoltre, per la prima volta, è stata prevista la possibilità di far rientrare anche i costi sostenuti per il pagamento dell’affitto o del mutuo relativo alla prima casa.
Anche in questo caso l’Agenzia fornisce una serie di dettagli utili alle imprese e alle parti sociali su queste novità. Ad esempio, si dettaglia il significato della locuzione “spese per l’affitto“, ovvero il “canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno“. È poi specificato che qualora siano utilizzati i fringe benefit per il pagamento dell’affitto “il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute“.
La Circolare chiarisce poi alcuni aspetti sulla tassazione del Premio di Risultato, anche in caso di conversione in welfare, e delle possibilità derivanti dai prestiti erogati dai datori di lavoro in favore dei dipendenti. Vi è infine un focus relativo al trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori (in particolare per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale) e sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.