Attraverso la Risposta 74/2024, l’Agenzia delle Entrate di fatto ha introdotto un’importante novità in materia di welfare aziendale e, in particolare, riguardo i servizi di mobilità sostenibile. Secondo l’Agenzia, infatti, anche una serie di misure che interessano gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti possono godere di benefici fiscali e rientrare nei piani di welfare promossi dalle imprese.
In sintesi l’Agenzia delle Entrate prevede la riconducibilità di una serie di servizi di mobilità sostenibile veicolati attraverso un’applicazione digitale per raggiungere il luogo di lavoro tra i servizi di utilità sociale, definiti dall’articolo 51, comma 2, lett. f del TUIR, il Testo Unico dell’Imposte sui Redditi. Tra i servizi vi rientrano: car sharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico, la ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, servizi di bikesharing, servizi di scooter sharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico, servizi di monopattino elettrico, l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).
Come si legge dalla risposta, l’Agenzia delle Entrate “ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir“.
Per rientrare tra i servizi che godono del beneficio fiscale previsto per il welfare aziendale, è però necessario che si presentino alcune condizioni. In particolare:
- i servizi di mobilità sostenibili devono essere messi a disposizione solo a coloro che non hanno già un autovettura in uso promiscuo a titolo di fringe benefit;
- i servizi di sharing e relativi al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro sarebbero consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto;
- il piano di welfare deve prevedere dei limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro;
- non deve essere previsto il rimborso delle spese per questi servizi sostenute direttamente dal dipendente.
Questa scelta da parte dell’Agenzia può essere letta come un riconoscimento del ruolo sociale della mobilità in relazione alla sua capacità di migliorare la vita delle persone che ne fruiscono ma anche di tutelare l’ambiente attraverso scelte più sostenibili. Un tema, quello del welfare ambientale, che Secondo Welfare segue da tempo e che, come dimostra la Risposta 74/2024, è sempre più al centro delle scelte di imprese, persone e istituzioni.