La conciliazione vita-lavoro, che racchiude le politiche a sostegno della genitorialità e degli oneri di cura a beneficio tutti i cittadini ma che – nel nostro Paese – riguardano ancora quasi esclusivamente le donne, è stata più volte richiamata dal Governo Renzi come possibile “antidoto” al grande problema dell’occupazione femminile. Un insieme organico di interventi – dall’offerta dei servizi sui territori alle agevolazioni fiscali per le donne lavoratrici, fino agli strumenti di flessibilità per i genitori che lavorano – finalizzati proprio “ a evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare”, come si legge sul sito del Governo italiano.
L’11 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato in via definitiva il decreto attuativo del Jobs Act che contiene le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro. Il decreto, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 entra in vigore insieme al decreto legislativo sulla disciplina dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni che – accanto alla ridefinizione di alcune tipologie di contratto – prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Le nuove disposizioni sulla conciliazione vita-lavoro intervengono invece sulla disciplina dei congedi. Quello obbligatorio di maternità è reso più flessibile per facilitarne l’utilizzo in casi particolari, come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato, mentre la possibilità di usufruire del congedo di maternità facoltativo, o parentale – che dà diritto al 30% della retribuzione giornaliera – è estesa dai 3 ai 6 anni di età del figlio, e fino a un massimo di 8 anni per le famiglie meno abbienti. L’aspettativa non retribuita, che prevede la sospensione dal lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è richiedibile fino ai 12 anni di vita del figlio, mentre tutte le categorie di lavoratori potranno richiedere il congedo di paternità. E’ importante infine la previsione dell’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni – che dispone l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente – anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata INPS.
Da segnalare anche due nuove disposizioni rispetto al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità del 26 marzo 2001, che affrontano i temi del telelavoro e della violenza di genere. I datori di lavoro privati che faranno ricorso al telelavoro per venire incontro a esigenze di cura parentale in forza di accordi collettivi potranno beneficiare dell’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. E’ infine introdotto il congedo retribuito di tre mesi per le donne – sia lavoratrici dipendenti sia collaboratrici – vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione, con possibilità di fruizione del congedo anche a ore e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e successivamente il contrario).
Nonostante alcune valutazioni positive circa l’intervento del Governo in tema di sostegno alla genitorialità – gli stessi sindacati, pur rimanendo critici sul Jobs Act, hanno espresso soddisfazione rispetto alle disposizioni in tema di conciliazione vita-lavoro – le nuove regole sui congedi costituiscono solo un punto di partenza, come hanno spiegato Casarico e Del Boca in un recente contributo su lavoce.info. A discapito della grande attenzione mediatica posta sul tema dell’occupazione femminile, le misure sono infatti finanziate in via sperimentale solo per l’anno 2015, in attesa di trovare copertura finanziaria per gli anni successivi. Sono “scomparse” poi dalla legge due questioni cruciali precedentemente menzionate dal Governo: l’integrazione dell’offerta dei servizi per la prima infanzia sul territorio e il tax credit come incentivo al lavoro femminile.
Riferimenti
I commenti della CISL Nazionale al decreto
Il Testo unico a tutela della maternità del 26 marzo 2001
La legge n.183 del 10 dicembre 2014
I primi due decreti attuativi del Jobs Act pubblicati a marzo 2015
La nota riassuntiva pubblicata il 5 agosto 2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Rassegna stampa
Più flessibilità per il congedo parentale da Lavoce.info
Jobs act: quel decreto trascurato sulla conciliazione tra famiglia e lavoro da La27ora
Jobs Act, Cgil a governo: "Passi avanti su conciliazione e allungamento indennità" da la Repubblica
Approvati i decreti attuativi del Jobs Act: aumenta il congedo parentale da La Stampa
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