Con la Nota 1319 del 19/2/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto chiarezza in materia di residenza e accesso al Reddito di Cittadinanza (RdC) prevedendo che le persone senza dimora – anche se cancellate in anagrafe per irreperibilità – possono richiedere e avere accesso alla misura.
In linea con quanto previsto dal Decreto che lo ha istituito (Decreto legge 4/2019), per ottenere il Reddito di Cittadinanza è necessario essere residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Proprio per l’assenza di questo requisito le persone senza dimora sono state fino ad ora escluse dalla misura.
La nota è stata emanata dopo che sono stati segnalati numerosi casi di cittadini che, a seguito delle verifiche, risultano essere stati iscritti in anagrafe per un periodo superiore ai 10 anni ma che sono poi stati cancellati per “irreperibilità anagrafica”.
Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla Nota del Ministero del Lavoro