La Regione Liguria – prima tra le Regioni italiane – ha approvato lo scorso dicembre il Testo Unico sulle norme del Terzo Settore, che razionalizza e innova l’intera normativa regionale in materia.
Si tratta di un “evento” che oltre ad avere un’evidente utilità pratica – semplificare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore – ha un notevole impatto culturale, riconoscendo ufficialmente il ruolo che esso svolge nella funzione sociale. La normativa valorizza infatti la partecipazione dei soggetti attivi nel Terzo Settore nell’ambito socio-sanitario, educativo, ambientale, culturale, sportivo e ricreativo, dando così un notevole impulso all’attuazione della legge 328/2000 e all’applicazione del principio di sussidiarietà.
L’iter legislativo
Il Testo Unico – legge regionale n. 42 del 6 dicembre 2012 – è il prodotto di un percorso partecipato iniziato a luglio 2010 e realizzato attraverso l’istituzione di molteplici tavoli tecnici ai quali hanno preso parte i principali rappresentanti del Terzo Settore (in particolare il Forum del Terzo Settore, i Centri di Servizio del Volontariato, le commissioni e gli Osservatori regionali, i rappresentanti degli enti locali e dei distretti socio-sanitari, le organizzazioni sindacali), divisi per tipologia (volontariato, cooperazione sociale e promozione sociale), a cui, in virtù delle professionalità specifiche, è stato affidato l’incarico di elaborare una proposta operativa da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; l’attività dei tavoli ha consentito di approfondire numerosi aspetti riguardanti il mondo del Terzo Settore, sia sotto il profilo normativo, sia in ordine a specifici temi di natura tecnica e gestionale ed ha contribuito a fare emergere l’inadeguatezza della normativa esistente dall’entrata in vigore delle leggi nazionali sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.
Gli obiettivi
Il percorso si è articolato su due obiettivi: innanzitutto, mettere a disposizione degli Enti locali strumenti operativi aggiornati e tali da consentire un miglioramento dei rapporti con il mondo del Terzo Settore. Il risultato principale è stata l’approvazione delle linee di indirizzo che regolano rapporti tra amministrazioni pubbliche locali e soggetti privati senza finalità di profitto e la revisione dei registri regionali, culminata con l’approvazione delle schede di rilevazione dati, con valore autocertificativo, che semplificano le procedure di verifica sul mantenimento dei requisiti di iscrizione.
In secondo luogo, la riforma della normativa regionale del Terzo Settore, integrando in un unico testo legislativo, coordinando fra loro e semplificando, le disposizioni contenute in successivi testi di legge regionale (cooperazione sociale, associazioni di promozione sociale e volontariato), oltre che migliorare il contenuto sostanziale di tali normative, in accoglimento anche di molteplici istanze espresse nel corso del tempo dagli operatori del settore, a partire dalla richiesta di definire un sistema unitario di rappresentanza del Terzo Settore ligure e rendere più chiare ed esplicite alcune indicazioni relative agli strumenti di collaborazione pubblico – privato – non profit, con specifica attenzione ai vincoli comunitari.
Il Testo Unico
Il Testo Unico riconosce l’importanza del Terzo Settore come partner delle Istituzioni nell’esercizio della funzione sociale, in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché della Legge 328/2000.
Si tratta di un riconoscimento che determina un cambiamento importante di paradigma per cui il Terzo Settore diviene coprotagonista nella programmazione, progettazione e realizzazione delle politiche sociali e non più un mero destinatario di norme e direttive. L’ente pubblico, parallelamente, da produttore di norme e servizi, assume di fatto un ruolo di regia. “L’obiettivo è quello di attivare un processo di governance che vede un’interazione fra pubblico e privato più matura, di qualità, facendo fare al terzo settore un salto di qualità, rendendolo più coeso, dialogante ed imprenditoriale. Cercheremo di fare sistema, dando un unico sfondo ai vari progetti che stiamo percorrendo, con lo scopo di ridefinire le regole integrando i mondi della cooperazione, del volontariato e dell’associazionismo anche con soggetti meno “tipici” come società di mutuo soccorso, enti religiosi, fondazioni, recuperando nei fatti gli elementi in origine presenti nella Legge 328”, ha dichiarato l’Assessore Lorena Rambaudi. La scelta adottata consente, quindi, di integrare, nel rispetto delle competenze regionali, in un unico testo legislativo, la disciplina delle varie tipologie di soggetti che compongono il mondo del Terzo Settore, salvaguardandone, al contempo, le specifiche peculiarità. In questo modo si determina il passaggio da un sistema di welfare state ad uno di welfare community che, però, conserva la sua caratterizzazione pubblicistica, proprio attraverso la valorizzazione della partecipazione delle formazioni sociali all’esercizio della funzione sociale pubblica.
Importante anche il ruolo dei Comuni che, attraverso le forme associative dei distretti e l’ANCI, sono stati coprotagonisti nel percorso di definizione del testo di legge. La definizione di indirizzi e regole regionali facilita infatti anche il compito di programmazione operativa dei territori. Per attuare pienamente questa compartecipazione, infatti, occorre che anche gli enti locali sostengano i processi partecipativi con la definizione di modelli di relazioni e di procedimenti amministrativi. Tutto ciò appartiene senza dubbio alle autonome potestà normative, programmatorie e gestionali degli enti locali, ma nella pratica – soprattutto dei Comuni di minori dimensioni – difficilmente può avvenire in modo corretto e sistematico senza il contributo regionale; non si tratta, evidentemente, di ingabbiare l’autonomia locale in schemi rigidi e vincolanti bensì di supportare le autonome iniziative locali offrendo modelli sostanziali e procedurali di riferimento, cui gli enti locali ed i loro interlocutori potranno ispirarsi.
Passando al contenuto del Testo Unico, esso definisce innanzitutto i soggetti considerati come Terzo settore (per altro già indicati dalla legge quadro n. 328 del 2000): organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; cooperative sociali; imprese sociali diverse dalle cooperative sociali; società di mutuo soccorso (si veda il nostro articolo Un Fondo sanitario integrativo per tutti a livello regionale: "Mutua Liguria”) e, solo se caratterizzati da prevalenti finalità sociali d’interesse generale, anche fondazioni; istituti di patronato; enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Introduce inoltre importanti novità quali la creazione di un registro del Terzo settore e di una relativa banca dati; l’individuazione di un organismo associativo unitario di rappresentanza del Terzo settore nei rapporti con la pubblica amministrazione con funzioni consultive e propositive; disposizioni per la partecipazione del terzo settore alle attività di programmazione, progettazione e implementazione delle politiche sociali (interessanti, ad esempio, il raccordo del Terzo Settore con le attività di formazione professionale e le politiche attive del lavoro).
I patti di sussidiarietà
Il Testo Unico incoraggia, in particolare, l’impiego dei Patti di sussidiarietà (art. 28). I Patti di Sussidiarietà sono una forma giuridica prevista da tempo nella normativa nazionale, ma poco utilizzata. Si tratta di strumenti che consentono di sperimentare l’assunzione privata di pubbliche responsabilità e che si addicono a particolari situazioni e servizi, che vedono il coinvolgimento di soggetti giuridici diversi (cooperazione, volontariato, associazionismo). Si tratta di un istituto che prevede comunque un’evidenza pubblica con manifestazioni d’interesse, ma che tende a valorizzare la collaborazione piuttosto che la competizione fra i soggetti interessati all’attività, creando associazioni temporanee di scopo per un lavoro di rete. Una procedura che potrebbe rappresentare una modalità “alternativa” di affidamento dei servizi, valorizzando il coinvolgimento del territorio, le sue potenzialità e ricchezze.
Un esempio interessante è costituito dal progetto “Interventi di comunità per anziani” finalizzato alla prevenzione del disagio, di situazioni a rischio di salute, di abbandono e isolamento sociale con particolare riferimento agli anziani più fragili, e che è stato, appunto, realizzato mediante l’applicazione dei Patti di sussidiarietà. Nei progetti attivati il Terzo settore, nelle sue diverse forme e caratteristiche (dalle piccole associazioni locali, alla cooperazione sociale, dalle parrocchie alle grandi associazioni di volontariato e/o promozione sociale), ha realmente condiviso e co-progettato con le istituzioni locali, analizzando le reali necessità territoriali e mettendo a disposizione risorse a favore dei distretti socio-sanitari liguri con cui incrementare i servizi offerti. Questi alcuni numeri dopo poco più di un anno: 1.756 anziani coinvolti; 80% degli anziani coinvolti al di sopra dei 75 anni (fascia di maggior fragilità); 15 cooperative sociali attivate; 44 associazioni di volontariato/promozione sociale coinvolte, di cui 36 nuove attivate dopo l’avvio del progetto.
Riferimenti
Terzo settore, alla Regione solo la regia, Vita.it, 11 gennaio 2013
Progetto Servizio di comunità per anziani