Il 1° marzo 2019 è entrata in vigore in Piemonte la Legge regionale n.3 del 12 febbraio 2019, “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”. La norma trasferisce nel contesto regionale i principi essenziali in materia, stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata in Italia da una legge del 2009), e intende promuovere azioni, politiche e strategie comunicative sempre più inclusive e attente allo sviluppo delle capacità e opportunità delle persone con disabilità.
Principi generali e linee d’azione
La Legge regionale si propone di sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità e si impegna a realizzare azioni volte a contrastare ogni forma di discriminazione e a rimuovere le barriere fisiche, sensoriali e culturali che “impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali” (art.1, c.2). Il Legislatore regionale ha individuato quale strada per raggiungere questi obiettivi il coordinamento tra tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale coinvolti nella promozione dell’autonomia nella disabilità, in particolare attraverso il coinvolgimento delle associazioni di tutela delle persone con disabilità.
In conformità con questi principi la Legge individua alcune linee d’azione: politiche del lavoro e occupazione; politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società; trasporti e mobilità; inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva; salute e politiche sociali; politiche di welfare abitativo; cultura e turismo; sport; contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione. Queste linee d’azione sono declinate una ad una negli articoli del sintetico intervento normativo (16 articoli in tutto).
Qualche elemento distintivo
La Legge regionale del Piemonte ha attualmente una ricaduta pratica contenuta poiché si concentra principalmente sull’affermazione in linea generale di principi e linee d’azione. Tuttavia sono da sottolineare alcuni aspetti di particolare rilevanza.
Innanzitutto l’attenzione dedicata alla comunicazione (v. art. 4): questa si concretizza da un lato nell’impegno a sostenere iniziative volte a promuovere una cultura di inclusione nei confronti delle persone con disabilità (a partire dalla terminologia più appropriata: “persone con disabilità” e non “disabili”). È inoltre promossa un’attività informativa che faciliti l’accesso ai servizi, con l’istituzione di un portale dedicato (qui ci eravamo occupati di una sperimentazione piemontese in questo campo). Anche nel campo delle politiche per il lavoro la Legge regionale si contraddistingue per un elemento di novità: propone infatti di sviluppare il ruolo del Disability Manager “quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l’autonomia e per promuovere e garantire l’applicazione della legge 68/1999” (art. 5). La normativa interviene anche nel campo dell’organizzazione degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone con disabilità (art. 9), affermando il necessario superamento di un approccio alla disabilità “frammentato e separato” che non si pone come obiettivi primari la presa in carico globale e mirata della persona e il perseguimento del suo benessere in senso lato. L’attenzione alle varie manifestazioni del benessere emerge anche dalla promozione di attività ricreative, culturali, sportive a favore delle persone con disabilità. Sotto questo punto di vista la Legge impone alla Regione di finanziare iniziative culturali e turistiche realizzate in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l’impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità (art. 11). Per quanto riguarda le attività sportive, il legislatore regionale si impegna a valorizzare le capacità delle persone con disabilità non solo per finalità formative ed educative, ma anche agonistiche (art. 12).
Da segnalare infine l’attenzione della Legge al coinvolgimento di tutti i portatori di interessi ed idee pubblici e privati del territorio (art. 13): sarà istituito un tavolo regionale di confronto con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative volto a promuovere azioni maggiormente integrate tra loro e sempre più rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità.
Riferimenti
Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2019, Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità