Lo scorso 14 settembre è stato firmato il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che riconosce sgravi contributivi alle imprese del settore privato che prevedono istituti di conciliazione tra vita professionale e privata nei contratti aziendali. Si tratta dell’attuazione in via sperimentale di una misura già prevista dal D. Lgs. 80/2015.
Il Decreto Legislativo 80/2015
Il D. Lgs. 80/2015, emanato in attuazione della Legge Delega sul Lavoro (L. 183/2014, Jobs Act) riconosceva sgravi contributivi ai datori di lavoro, titolari di aziende private, che nei contratti collettivi aziendali e di secondo livello avessero previsto interventi a favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei propri lavoratori. In tal senso introduceva misure di natura definitiva, ma anche innovazioni di carattere sperimentale, attraverso:
- l’estensione del congedo parentale anche a genitori adottivi e affidatari;
- l’agevolazione del telelavoro, in un’ottica di conciliazione vita lavoro;
- l’estensione dei congedi di paternità anche ai lavoratori autonomi e parasubordinati, prima riservati ai soli lavoratori dipendenti;
Il decreto prevedeva anche, per il triennio 2016-2018, che il 10% del Fondo destinato a questi interventi, venisse utilizzato per finanziare sgravi contributivi alla contrattazione di secondo livello in tema di conciliazione tra vita e lavoro.
I contenuti del decreto interministeriale
Il decreto appena firmato prevede che le risorse economiche rese disponibili dal fondo appena citato siano pari a circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018. Il beneficio degli sgravi contributivi potrà inoltre essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali e di secondo livello sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, secondo limiti e modalità in esso contenuti.
Il decreto definisce inoltre l’insieme delle misure riguardanti la conciliazione vita lavoro che consentono l’accesso agli sgravi contributivi:
Area di intervento genitorialità
• estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
• estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
• previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
• percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
• buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Area di intervento flessibilità organizzativa
• lavoro agile;
• flessibilità oraria in entrata e uscita;
• part-time;
• banca ore;
• cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
Welfare aziendale
• convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
• convenzioni con strutture per servizi di cura;
• buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Beneficiari e modalità di accesso
I datori di lavoro avranno accesso ad uno sgravio contributivo fino al 5% dell’imponibile previdenziale previsto per tutta la forza lavoro aziendale. A stabilire la misura dello sgravio contributivo sarà l’Inps, in base al numero di lavoratori assunti e alle dichiarazioni contributive presentate dai datori di lavoro.
Le iniziative di conciliazione vita-lavoro attivate nei contratti collettivi aziendali dovranno prevedere l’attivazione di almeno due delle misure sopra elencate, di cui almeno una dovrà riguardante l’Area di intervento genitorialità. Inoltre i contratti dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti occupati dal datore di lavoro nell’anno precedente alla domanda.
Le domande dovranno essere presentate in via telematica all’Inps secondo le istruzioni che fornirà l’Istituto; per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 la scadenza è il 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 1° agosto 2018 la scadenza è il 15 settembre 2018.
Riferimenti