All’inizio del 2012 vi avevamo raccontato, attraverso un’intervista, i contenuti delle Linee guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro degli artigiani lombardi. Un settore difficile da uniformare – costituito prevalentemente da piccole e micro-imprese sotto i 15 dipendenti, spesso a carattere familiare – ma che vanta una lunga “tradizione bilaterale”. Nel mondo artigiano lombardo esistono infatti strutture bilaterali – originariamente nate per tutelare il rischio di disoccupazione – che gestiscono su base mutualistica le provvidenze a sostegno dei lavoratori.
L’accordo siglato da Cgil, Cisl e Uil della Lombardia e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai conteneva molti aspetti innovativi e rappresentava efficacemente il tentativo di conciliare esigenze aziendali e bisogni dei lavoratori, rimandando però l’implementazione delle decisioni concordate alla contrattazione regionale . Cosa è successo dopo?
Abbiamo deciso di aprire il nostro nuovo focus sulla contrattazione ripercorrendo la storia e le motivazioni alla base di quell’accordo del mondo artigiano e presentandovene i risultati attraverso il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per le aziende artigiane dell’area legno-lapidei.
2012: le linee guida
Il 15 febbraio 2012 Cgil, Cisl e Uil della Lombardia e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai firmavano l’accordo per il rinnovo dei contratti regionali dell’artigianato in Lombardia, con lo scopo di fornire linee guida per la successiva stipula dei contratti per comparto merceologico. L’accordo introduceva soluzioni innovative come la flessibilità degli orari, l’istituzione di una “banca ore” per i dipendenti, e la costituzione di un fondo per l’erogazione di prestazioni di welfare integrativo finanziato con un versamento obbligatorio a carico delle imprese, e aperto all’adesione degli stessi datori di lavoro e dei loro collaboratori familiari.
Contestualmente all’istituzione del fondo l’accordo interconfederale prevedeva l’istituzione di una commissione di lavoro per definire struttura operativa e natura delle prestazioni erogate. Durante l’inaugurazione della nuova sede milanese della Cisl Lombardia del febbraio 2012, il segretario generale Gigi Petteni ha menzionato con orgoglio la stipula dell’accordo e l’ha definito “un superamento delle barriere storiche tra impresa e lavoro che rappresenta un importante passo sulla via del decentramento della contrattazione”.
2013: il primo contratto
Nel maggio 2013 le parti coinvolte – Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia Produzione, CLAAI Lombardia, Casartigiani Lombardia e le Organizzazioni Sindacali di Categoria FENEAL UIL Lombardia, FILCA CISL Lombardia e FILLEA CGIL Lombardia – hanno fatto il primo passo verso la valorizzazione dell’esperienza bilaterale maturata all’interno del settore artigiano attraverso la firma del contratto collettivo regionale di lavoro per le aziende artigiane dell’area legno- lapidei. Il CCRL, valido dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, si applica ai tutti i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane lombarde dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto recepisce le linee guida contenute nell’accordo interconfederale regionale dell’anno precedente, definendo gli ambiti di intervento privilegiati attraverso il sistema bilaterale:
– l’attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro e in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
– la continuità dell’impresa, salvaguardando l’esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
– la promozione di un “welfare integrativo” per il comparto artigiano, nonché la promozione degli investimenti nell’innovazione.
L’articolo 5 dell’accordo sottolinea come il primo passo necessario per il raggiungimento di un sistema di relazioni industriali efficaci e “partecipate” –già auspicate nel 2012 dal segretario Cisl Petteni – sia la conoscenza puntuale del settore artigiano e delle specificità di ogni comparto merceologico. Per questo le parti si impegnano a collaborare con Regione Lombardia ed ELBA – l’Ente Bilaterale Lombardo dell’Artigianato – per il buon funzionamento dell’osservatorio dell’artigianato lombardo istituito da questi due soggetti attraverso la raccolta e l’analisi dei dati.
Per quanto riguarda invece la gestione degli orari, l’accordo disciplina l’adozione di nuove soluzioni organizzative a beneficio sia dei lavoratori che dell’impresa, l’aumento della flessibilità dell’orario di lavoro e le regole di gestione della “banca ore”, che potrà anche essere utilizzata fino ad un massimo del 50% per affrontare situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, al fine di non dover ricorrere solo agli ammortizzatori sociali.
Considerata l’evoluzione tecnologica e la crescita competitiva delle aziende, si stanno attualmente valutando i bisogni formativi del settore, con l’obiettivo di realizzare un piano formativo su specifici comparti. Tra i tanti temi che saranno affrontati, anche il miglioramento della professionalità dei lavoratori, la realizzazione di azioni formative in ambito aziendale e territoriale e iniziative di formazione per l’inserimento di lavoratori diversamente abili e lavoratori provenienti da paesi esteri. Sono allo studio anche percorsi formativi per il reinserimento dei lavoratori nel sistema produttivo in caso di crisi aziendale, per l’alfabetizzazione dei lavoratori stranieri e in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In tema di welfare integrativo, l’articolo 14 conferma la volontà dei firmatari di introdurre attraverso la contrattazione regionale “provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale”, per le quali le imprese verseranno 5 euro al mese per ogni dipendente. Con l’articolo 16 le parti costituiscono invece una Commissione Paritetica per l’elaborazione di strategie volte alla valorizzazione e al rilancio della bilateralità nella regione e all’elaborazione di politiche innovative sia per lo sviluppo del settore che a favore dei lavoratori.
Tra le altre questioni toccate dal CCRL anche la sicurezza sul posto di lavoro, la disciplina del contratto a tempo determinato, i parametri di calcolo del premio di produttività e l’apprendistato.
Riferimenti
In allegato il testo del CCRL
L’intervista a Marco Boveri, segretario regionale della federazione FILCA CISL